giovedì 4 dicembre 2008

Qualcuno in Comune si farà male con il caso SWAP


Circa due mesi fa del caso SWAP se ne occupò anche il Comitato di tutela e sviluppo del territorio di Ariano, con esito a tutt'oggi sconosciuto sulla comunicazione che l'Amministrazione avrebbe dovuto fornire dal colloquio intercorso a tutta la cittadinanza, con i due specialisti di settore di Verona, "il costo della consulenza quantificata in € 30.000,00" alla faccia nostra.

3 commenti:

  1. Giorgione lei che è sapiente ci spiega cosa vuol dire SWAP?

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  2. Lo swap, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. Ad esempio A può acquistare un bond a tasso variabile e corrispondere gli interessi che percepisce a B. B, a sua volta, acquista un bond a tasso fisso, percepisce gli interessi variabili di A e gli gira gli interessi a tasso fisso. Questa struttura (chiamata IRS, cioè interest rate swap) può essere utile per immunizzarsi da fluttuazioni di mercato o gestire fondi comuni (con la strategia CPPI).

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  3. Diavolerie finanziarie senza tutela per il risparmiatore non "qualificato"

    Recentemente stanno giungendo all'ADUSBEF molteplici segnalazioni in riferimento a contratti su strumenti derivati denominati Swap su tassi di interesse (IRS Swap), che taluni istituti di credito propongono alle aziende allo scopo della presunta copertura degli interessi passivi su fidi e finanziamenti di cassa.

    Tale tipologia di investimento rientra in una categoria altamente speculativa, tant'è che le banche interessate sottopongono di frequente al legale rappresentante della società la richiesta di sottoscrizione di una dichiarazione quale la specifica di "operatore qualificato". Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Consob n. 11522/1998 infatti, i soggetti che si autodichiarano "operatori qualificati", confermano di possedere una comprovata ed elevata esperienza in materia di investimento, esonerando implicitamente la banca dall'assolvimento di essenziali obblighi informativi a tutela dei risparmiatori comuni.

    La maggior parte dei casi di cui ci è giunta notizia è caratterizzata dalla sottoscrizione dei contratti nel periodo tra il 2000 ed il 2001, prima del tendenziale calo dei tassi di interesse dovuto alla congiuntura economica negativa: tale circostanza implica che lo strumento derivato, a seguito di un astruso e complesso meccanismo finanziario, anzichè difendere il sottoscrittore da un rialzo dei tassi di interesse, è divenuto invece un onere aggiuntivo ed aggravante delle competenze corrisposte trimestralmente dalle società alle banche.

    In molteplici casi si sta procedendo ad azione legale nei confronti degli istituti bancari allo scopo di richiedere la nullità dei contratti, sottoscritti nella maggior parte dei casi in circostanze macroeconomiche potenzialmente sfavorevoli ai soggetti investitori, nonchè sulla base di consensi di fatto non consapevoli in rapporto alla natura ed implicazioni degli investimenti stessi.

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